La legislazione sul tessile e l’abbigliamento nell’UE
Tutti i membri dell’UE aderiscono ora al Regolamento (UE) n. 1007/2011 sui tessili, che disciplina l’uso delle denominazioni delle fibre e l’etichettatura e la marcatura della composizione fibrosa dei prodotti tessili. Ciò è stato fatto per salvaguardare gli interessi dei consumatori e rimuovere ogni potenziale ostacolo al buon funzionamento del mercato interno.
Gli elementi principali del regolamento, come indicato sul sito web dell’economia del mercato unico dell’UE, sono:
- obbligo generale di indicare l’intera composizione in fibre dei prodotti tessili
- requisiti tecnici minimi per le richieste di denominazione di una nuova fibra
- l’obbligo di indicare la presenza di parti non tessili di origine animale
- esenzione applicabile ai prodotti personalizzati realizzati da sarti autonomi
- Il potere della Commissione europea di adottare atti delegati per modificare gli allegati tecnici del regolamento, in linea con l’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
- Relazioni sull’attuazione, sulla clausola di revisione e sullo studio sulle sostanze pericolose che la Commissione deve intraprendere.
Ambito di applicazione del regolamento 1007/2011
Secondo il regolamento, i prodotti tessili devono essere etichettati o contrassegnati di conseguenza ogni volta che vengono immessi sul mercato. Il regolamento non riguarda le taglie, il Paese d’origine o l’etichettatura per il lavaggio e la cura.
In ogni fase della lavorazione industriale e della distribuzione commerciale di un articolo, è necessario identificare la composizione fibrosa del prodotto.
Il regolamento si applica a tutti gli articoli, compresi quelli grezzi, semilavorati, lavorati, semilavorati, semilavorati e confezionati, che includono almeno l’80% in peso di fibre tessili.
Il Regolamento (UE) n. 1007/2011 è stato adottato il 27 settembre 2011 ed è diventato applicabile l’8 maggio 2012. Leggi il testo completo qui.
Source: Canva Pro repository, author: Elionas2 via canva.com
Textile labels — EU requirements
In the EU, labels on textiles intended for final consumer sale are required. Textile labels may be replaced or supplemented by supporting commercial documentation in business-to-business transactions.
At any point in the marketing chain, national authorities can inspect textile items to ensure that the information on the label is accurate.
If you want to introduce a clothing product to the EU market, make sure that a label is attached and fulfill the following provisions:
- include the composition of the fabric – written in decreasing percentage order
- use clear and legible text, including uniform lettering (same font, size, and style)
- contain a clear separation between the information on textile composition and other information, such as product care.
You must translate the text into all of the official national languages spoken in the countries where your textile goods will be sold if you intend to sell them in one or more European states.
A textile item can only be referred to as “100%,” “pure,” or “all” if it is made entirely of one type of fiber. You can opt to utilize such phrases or just call a garment made entirely of cotton “cotton,” for example. If you produce goods that you think have exceptional environmental qualities, they can be eligible to use the EU Ecolabel.